Art. 18. 
 
  Agli effetti della determinazione  della  misura  delle  indennita'
previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione: 
 
    a) per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media  globale
giornaliera  per  otto  ore,  percepita  nei  due  periodi  di   paga
immediatamente precedenti a quello  nel  corso  del  quale  ha  avuto
inizio l'assenza; 
    b) per quanto  riguarda  le  impiegate,  l'importo  totale  della
retribuzione nel mese precedente a quello  nel  corso  del  quale  ha
avuto inizio l'assenza. 
 
  Concorrono a  formare  la  retribuzione  gli  stessi  elementi  che
vengono  considerati  agli   effetti   della   determinazione   delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.