Art. 22. 
 
  Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento del sistema  in
atto per  i  contributi  unificati  in  agricoltura  e'  dovuta  alle
lavoratrici agricole di cui all'art.  1  della  presente  legge,  non
aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di  parto,
ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9  aprile  1946,  n.
212, e successive modificazioni,  una  indennita'  una  tantum  nella
misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria: 
    1)  salariate  fisse,  assimilate,  obbligate  e   braccianti   o
compartecipanti permanenti, lire 25.000; 
    2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000; 
    3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000; 
    4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000. 
 
  L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta, in  due  rate  uguali,
delle  quali  la  prima  all'inizio  del  periodo   di   interdizione
obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.