Art. 22. Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura e' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria: 1) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000; 2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000; 3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000; 4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000. L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta, in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.