Art. 23. 
 
  Per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 17, lettera a), e 22 della presente  legge,  e'  dovuto  dai
datori di lavoro all'Istituto nazionale  assicurazione  malattie,  in
aggiunta ai contributi previsti dalla  tabella  allegata  ai  decreti
legislativi 9 aprile 1946,  n.  212  e  19  aprile  1946,  n.  213  e
successive  modificazioni,  e  31  ottobre  1947,  n.  1304,  e   con
l'osservanza delle  norme  vigenti  per  il  calcolo  dei  contributi
stessi, un contributo supplementare nella seguente misura: 
    a) per il settore dell'industria,  dello  0,53  per  cento  sulla
retribuzione; 
    b) per il settore del  commercio,  dello  0,31  per  cento  sulla
retribuzione; 
    c) per il settore del credito e  dell'assicurazione,  dello  0,20
per cento sulla retribuzione; 
    d) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45  per  cento  sulla
retribuzione media, da trasformarsi in contributo  fisso  a  giornata
per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per  l'accertamento  e
la riscossione dei contributi nel settore agricolo. 
 
  Il contributo supplementare di cui al comma precedente puo'  essere
modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle
predette, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della  legge  22
novembre 1949, n. 861. 
  Analogo  contributo  dovra'  essere  versato  agli  altri  Istituti
assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i  contributi  per
l'assicurazione di malattia. 
  Riguardo ai versamenti del  contributo,  alle  trasgressioni  degli
obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo  medesimo,
si applicano le norme  relative  ai  contributi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.