Art. 23. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, lettera a), e 22 della presente legge, e' dovuto dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19 aprile 1946, n. 213 e successive modificazioni, e 31 ottobre 1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella seguente misura: a) per il settore dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione; b) per il settore del commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione; c) per il settore del credito e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla retribuzione; d) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo. Il contributo supplementare di cui al comma precedente puo' essere modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861. Analogo contributo dovra' essere versato agli altri Istituti assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi per l'assicurazione di malattia. Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.