Art. 24. L'assicurazione per la nuzialita' e la natalita', istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951. A partire dalla stessa data il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C e D, allegate al regio decreto-legge citato, e' dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuera' ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne versera' l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, secondo modalita' da convenirsi fra i due Istituti.