Art. 24. 
 
  L'assicurazione per la nuzialita' e  la  natalita',  istituita  con
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,  convertito  in  legge  6
luglio 1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951. 
  A partire dalla stessa data il relativo contributo  previsto  dalle
tabelle A, B, C e D,  allegate  al  regio  decreto-legge  citato,  e'
dovuto a favore  dell'Ente  nazionale  assistenza  orfani  lavoratori
italiani. 
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  continuera'   ad
effettuare la riscossione del contributo predetto con  i  sistemi  di
accertamento e di riscossione attualmente in  vigore  e  ne  versera'
l'importo, senza  carico  di  spesa,  all'Ente  nazionale  assistenza
orfani lavoratori italiani, secondo modalita' da convenirsi fra i due
Istituti.