Art. 10. (Recupero sui prestiti dei contributi non percetti) Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l'impiegato o il salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato nell'art. 7 del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all'art. 17 o all'art. 18 del testo medesimo per il numero di mensilita' corrispondente al detto periodo e' soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.