Art. 10.
         (Recupero sui prestiti dei contributi non percetti)

  Se  all'atto  della  concessione  di  un prestito verso cessione di
quote  di  stipendio  o  di  salario  l'impiegato o il salariato, pur
avendo  compiuto  il  periodo  minimo  di effettivo servizio indicato
nell'art.  7  del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di
cui  all'art.  17  o  all'art. 18 del testo medesimo per il numero di
mensilita'  corrispondente al detto periodo e' soggetto alla ritenuta
sul  ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non
corrisposto.