Art. 11.
         (Uffici che eseguono le trattenute per contributi)

  Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti
nell'art.  17  del  testo  unico a favore del Fondo per il credito ai
dipendenti  dello  Stato  sono  eseguite a cura degli uffici ai quali
spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.