Art. 12.
                (Contributi per i segretari comunali)

  Il  contributo  prescritto nell'art. 18 del testo unico a carico di
ciascun  Comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base
dello  stipendio  iniziale  del  grado  di segretario previsto per il
Comune  stesso,  in  rapporto  al numero degli abitanti accertato con
l'ultimo censimento ufficiale.
  Nel  caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune,
si  procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per
l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa
le  variazioni  verificatesi  nel  numero  degli abitanti per effetto
della modifica della circoscrizione.
  Il  Comune  si rivale verso il segretario comunale dell'importo del
contributo   liquidato   a  suo  carico  in  ciascun  anno,  mediante
trattenute  sullo  stipendio  fino alla concorrenza di detto importo,
anche  se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servi' di
base alla liquidazione.
  Se  per  servizio  presso  Comuni  consorziati o per reggenza o per
qualsiasi  altra  causa,  la  retribuzione  del segretario comunale a
carico di ciascun Comune sia inferiore all'importo che servi' di base
alla  liquidazione  del contributo, la trattenuta non puo' eccedere i
centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la
differenza in piu' rimane a carico del Comune.