Art. 13.
                (Determinazione delle quote cedibili)

  Agli   effetti  della  determinazione  della  quota  cedibile,  gli
stipendi  o  i  salari  debbono  essere  depurati  delle ritenute per
imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti
da  norme  di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato.