Art. 14. (Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario) Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino: a) nome, cognome e paternita' dell'interessato; b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende; c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza; d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario; e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori. Detta dichiarazione e' rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identita' ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 o 18 del testo unico medesimo,