Art. 14.
     (Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)

  Ai  fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di
stipendio   o   di   salario,   l'interessato  deve  munirsi  di  una
dichiarazione  in  duplice esemplare, su apposito modello predisposto
dall'Amministrazione  del  Fondo  per  il credito ai dipendenti dello
Stato, dalla quale risultino:
    a) nome, cognome e paternita' dell'interessato;
    b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;
    c)  l'ammontare  dello  stipendio  mensile,  oppure  del  salario
ragguagliato  a  mese  con  la  norma  dell'art.  12 del testo unico,
escluso   ogni   emolumento  che  non  sia  valutabile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza;
    d)  le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio
o sul salario;
    e)   gli   eventuali   oneri  mensili  in  corso  per  sequestri,
pignoramenti,  cessioni,  quote  di prezzo o canoni d'affitto di case
popolari  o  economiche  o  per  altre  cause,  con l'indicazione dei
creditori.
  Detta  dichiarazione  e'  rilasciata  in  carta libera dall'ufficio
incaricato   della  emissione  dell'ordine  per  il  pagamento  dello
stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che
ne sia stata accertata l'identita' ovvero deve essergli trasmessa, se
richiesta, direttamente per posta.
  E'  vietato  il  rilascio della dichiarazione per stipendi o salari
che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli
da  6  a  10  del  testo  unico o che non siano stati sottoposti alla
ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17
o 18 del testo unico medesimo,