Art. 15.
        (Certificato di sana costituzione fisica del cedente)

  L'impiegato  o  il salariato che voglia contrarre un prestito verso
cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana
costituzione  fisica,  mediante  certificato  rilasciato da un medico
provinciale,  da  un  ufficiale  sanitario  comunale,  da  un  medico
militare   in  attivita'  di  servizio  o  da  un  medico  incaricato
dall'Amministrazione da cui dipende.
  Per   i  dipendenti  dalla  Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  i  certificati di sana costituzione fisica possono
essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato.
  Per  i  salariati  in  servizio  presso  un  ufficio o stabilimento
governativo  dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario,
il  certificato  deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo
manchi  o  sia impedito, il certificato puo' essere rilasciato da uno
dei  medici  indicati  nei  commi  precedenti;  in  tal  caso il capo
dell'ufficio  che  trasmette  gli  atti  per  il  prestito  deve fare
risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato.
  Il  sanitario,  dopo  avere  accertato  la  identita' personale del
richiedente,   lo  sottopone  a  visita  e  non  puo'  rifiutarsi  di
rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da
parte   del  richiedente  nella  misura  della  meta'  della  tariffa
stabilita  dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
per   le   visite   individuali  a  domicilio  da  parte  dei  medici
provinciali.
  Il  certificato  della  visita  sanitaria  deve  essere  redatto su
apposito  modello  a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello Stato.
  Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua
qualita'  e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla
superiore  autorita'  militare,  dal  capo dell'ispettorato sanitario
compartimentale  delle  Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o
stabilimento,  a  seconda  che  si  tratti  di medico provinciale, di
ufficiale  sanitario  comunale,  di  medico militare, di medico delle
Ferrovie  dello  Stato  o  di  medico  incaricato presso un ufficio o
stabilimento.
  Il  certificato  non puo' essere consegnato al richiedente, ma deve
essere  consegnato  o  spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio
dal quale dipende l'interessato.
  Il  certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con
la  relativa  domanda,  all'Ispettorato  generale  per  il credito ai
dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.