Art. 15. (Certificato di sana costituzione fisica del cedente) L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attivita' di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione da cui dipende. Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato. Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato puo' essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. Il sanitario, dopo avere accertato la identita' personale del richiedente, lo sottopone a visita e non puo' rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della meta' della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica per le visite individuali a domicilio da parte dei medici provinciali. Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualita' e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorita' militare, dal capo dell'ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento. Il certificato non puo' essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.