Art. 16. (Casi di revisione dell'accertamento sanitario) L'impiegato o il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato: a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali; b) ai direttori di sanita' militare, per i certificati rilasciati dai medici militari; c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.