Art. 16.
           (Casi di revisione dell'accertamento sanitario)

  L'impiegato  o  il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per
il  credito  ai  dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione
del giudizio espresso dal sanitario nel certificato:
    a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per
i certificati rilasciati dai medici provinciali;
    b) ai direttori di sanita' militare, per i certificati rilasciati
dai medici militari;
    c)  ai  medici  provinciali,  per  i certificati rilasciati dagli
altri medici.