Art. 17. (Conto del residuo debito per cessione preesistente) L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionario e' tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarita' del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. La produzione del conto e' obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente. Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.