Art. 17.
        (Conto del residuo debito per cessione preesistente)

  L'impiegato  o  il  salariato che abbia una cessione in corso verso
uno  degli  istituti  indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda
contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di
salario  deve  chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo
debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.
  L'istituto  cessionario  e'  tenuto a rilasciare il conto in doppio
originale,  entro  dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a
stampa  predisposto  dall'Ispettorato  generale  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato.
  Il  cedente,  ove  riconosca la regolarita' del conto, dichiara, in
calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il
nuovo  mutuante  ad  estinguere  il  residuo  debito  computando  gli
interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.
  I   due  esemplari  del  conto  debbono,  dall'interessato,  essere
prodotti  all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato,  insieme  al  nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli
istituti  indicati  nell'art. 15 del testo unico o con la domanda per
concessione di prestito sul Fondo.
  La  produzione  del  conto e' obbligatoria anche nel caso in cui il
nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.
  Non  occorre  la  presentazione  del  conto  quando  la  precedente
cessione  sia  stata  consentita  a  favore  del Fondo o sia stata da
questo riscattata.