Art. 18.
            (Domande di prestito ad istituti autorizzati)

  Chi  intenda  contrarre  un  prestito  verso  cessione  di quote di
stipendio  o  di salario con uno degli istituti indicati nell'art. 15
del  testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto
mutuante,  su  apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato.
  Dalla domanda devono risultare:
    a)  il  nome,  il  cognome,  la  paternita', lo stato civile e la
qualifica del richiedente;
    b) l'Amministrazione dalla quale dipende;
    c)  il  numero  delle quote mensili dello stipendio o del salario
delle  quali  intenda  fare  cessione, l'importo costante di ciascuna
quota  espressa  in  unita'  di  lire e l'ammontare complessivo delle
quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.
  La  domanda  deve  essere presentata al capo dell'ufficio dal quale
l'interessato dipende.