Art. 19.
(Attestazioni  del  capo  di ufficio del richiedente sulla domanda di
                              prestito)

  Sulla  domanda  di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio
dal   quale   il   richiedente   dipende  attesta  sotto  la  propria
responsabilita':
    a) l'esattezza delle generalita';
    b) la data di nascita;
    c) la data di prima nomina all'impiego;
    d)  il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il
trattamento  di  quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale
periodo  non  concordi  con  la  data  di  prima  nomina  e  fornendo
l'indicazione  dell'eventuale  decreto  Ministeriale  registrato alla
Corte   dei  conti  che  abbia  stabilito  il  riscatto  dei  servizi
straordinari anteriori;
    e) che il richiedente non e' soggetto agli obblighi di leva;
    f)  che  e'  attualmente in servizio attivo ed e' in possesso dei
requisiti richiesti nell'art. 6 del testo unico;
    g) che non sono in corso, ne' previsti, provvedimenti che possano
avere  per  effetto  la  cessazione o la diminuzione anche temporanea
dello stipendio o del salario;
    h) la forma del trattamento di quiescenza.
  I  quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le
attestazioni   sopraindicate,   insieme   con   un   esemplare  della
dichiarazione  relativa  allo  stipendio  o  al  salario indicato nel
precedente   art.   14,  sono,  dall'ufficio  dal  quale  dipende  il
richiedente,  spediti  direttamente  all'istituto  cui  la domanda e'
diretta.