Art. 19. (Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito) Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilita': a) l'esattezza delle generalita'; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego; d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non e' soggetto agli obblighi di leva; f) che e' attualmente in servizio attivo ed e' in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del testo unico; g) che non sono in corso, ne' previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel precedente art. 14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda e' diretta.