Art. 20.
     (Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)

  L'istituto  mutuante,  ricevuti  gli  atti  indicati nel precedente
articolo,  esprime  il  proprio  consenso sui quattro esemplari della
domanda precisando:
    a) l'ammontare lordo del prestito;
    b)  il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio
o  di  salario  da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono
essere di eguale misura;
    c) il saggio annuo dell'interesse;
    d)  l'ammontare  complessivo  degli interessi dovuti per l'intera
durata  della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi
anticipatamente sull'importo del prestito.
  Dichiara,  altresi',  che dalla somma mutuata dovranno essere anche
detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti
dello  Stato,  l'ammontare del residuo debito per precedente cessione
ed  ogni  altro  eventuale  debito  indicato  dal  Fondo, le spese di
amministrazione e la tassa di registro.
  Il  consenso  da parte dell'istituto mutuante e' dato con firma del
rappresentante  legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce
gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti.
  Il  consenso da parte del mutuatario e' dato con sua firma, escluso
qualsiasi mandatario o intermediario.