Art. 21.
(Compiti  del  capo  di  ufficio  del  mutuatario per i contratti con
                        istituti autorizzati)

  Il  capo  di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato
con  apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il
credito  ai  dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto
di  prestito,  allegandovi  i due esemplari della dichiarazione dello
stipendio o del salario mensile, il certificato medico e, ove risulti
un  residuo debito per precedente cessione consentita a favore di uno
degli  istituti  di  cui all'art. 15 del testo unico, i due esemplari
dello stato di tale debito.
  La  trasmissione  deve  essere fatta entro cinque giorni dalla data
del ricevimento degli atti al completo.