Art. 22.
(Accertamento  della  regolarita'  del  contratto  e  concessione  di
                              garanzia)

  L'Ispettorato  generale  per  il credito ai dipendenti dello Stato,
ricevuto  il  contratto  di  prestito,  lo  esamina  per  controllare
l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonche' la
liquidazione degli interessi e delle spese accessorie.
  Accertata  la  regolarita' degli atti, concede la garanzia a carico
del   Fondo   per   il   credito   ai   dipendenti   dello   Stato  e
contemporaneamente  liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle
spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio
ai sensi dell'art. 27 del testo unico.
  La  dichiarazione  di  garanzia,  apposta sui quattro esemplari del
contratto,  contiene  l'espresso richiamo alle disposizioni del testo
unico  e  la  indicazione  dettagliata  delle  somme  che, l'istituto
mutuante  deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo o
ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione.
  La  concessione  della garanzia viene annotata in apposito registro
insieme  con  l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo,
ai  fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti
dall'art. 41 del testo unico.
  La  concessione  della  garanzia perfeziona il contratto e lo rende
eseguibile.