Art. 23.
         (Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)

  L'Ispettorato  generale  per  il credito ai dipendenti dello Stato,
concessa la garanzia, provvede come appresso:
    a)  trasmette  in  piego  raccomandato  all'istituto mutuante due
originali  del  contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e,
ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un
esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;
    b)  trasmette  in  piego  raccomandato all'ufficio che dispone il
pagamento  dello  stipendio  o  del  salario  un  altro originale del
contratto  ed  un esemplare dello stato dello stipendio o del salario
mensile  di  cui  all'articolo  14,  con  invito  a  provvedere  alla
esecuzione  del  contratto  medesimo,  facendo  espressa  indicazione
dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi
sullo  stipendio o sul salario nonche' della data di cessazione della
ritenuta per eventuale cessione precedente;
    c)   informa   il   mutuatario  della  concessa  garanzia,  della
liquidazione  delle  somme  che debbono essere prelevate dall'importo
del  mutuo  e  delle  disposizioni  impartite  circa  le  ritenute da
eseguirsi sullo stipendio o sul salario;
    d)  da'  avviso  diretto  delle ritenute medesime all'ufficio che
cura  la  esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove
sia esso distinto dall'ufficio ordinatore;
    e)  da' notizia, altresi', del contratto all'Ufficio del registro
della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante;
    f)  trattiene  nei  propri atti il quarto originale del contratto
con tutti i documenti che lo corredano.
  I  pieghi  raccomandati  di  cui  alle  lettere a) e b) non possono
contenere che un solo contratto con i relativi allegati.