Art. 24.
  (Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante)

  Il  contratto  di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a
cura  dell'istituto  mutuante,  entro  venti  giorni  da quello della
ricevuta  notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito
nella lettera a) dell'articolo precedente.