Art. 28.
   (Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo)

  Il  Comitato  amministrativo  esamina  le  domande,  ne  valuta  le
motivazioni  e  delibera  sulla  concedibilita'  e  sulla entita' dei
prestiti.
  Nella  concessione  dei  prestiti  prevalgono coloro che dimostrino
necessita'  piu'  gravi;  in  caso  di  eguali  necessita' e' data la
preferenza ai richiedenti che abbiano prole piu' numerosa.