Art. 28. (Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo) Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilita' e sulla entita' dei prestiti. Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessita' piu' gravi; in caso di eguali necessita' e' data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole piu' numerosa.