Art. 31.
(Somministrazione del prestito Estinzione della precedente cessione)

  L'importo  delle  somme  indicate  nel  secondo comma dell'articolo
precedente  alle  lettere da b) a g) e' detratto dall'ammontate lordo
del  prestito  e  la  somministrazione  del  residuo importo netto si
effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento.
  Qualora  il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto
ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale
debito  si  estingue  mediante la contemporanea emissione di un altro
ordinativo a favore dell'istituto creditore.