Art. 31. (Somministrazione del prestito Estinzione della precedente cessione) L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da b) a g) e' detratto dall'ammontate lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento. Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell'istituto creditore.