Art. 32.
(Comunicazione  agli  uffici  al  fine  della  trattenuta delle quote
                               cedute)

  La  concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti
dello   Stato  deve  essere  comunicata  all'ufficio  che  ordina  il
pagamento dello stipendio o del salario al cedente.
  La  comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e
deve contenere:
    a)  la  indicazione  dettagliata  di  tutti gli elementi indicati
nell'art. 30;
    b)   l'importo   netto   del  prestito  concesso  e  gli  estremi
dell'ordinativo di pagamento;
    c)  il  numero  e  l'importo  delle  quote  da  trattenersi sullo
stipendio  o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la
relativa decorrenza;
    d)  la  data  in  cui deve considerarsi cessata la trattenuta per
l'eventuale precedente cessione in corso.
  Analoga  comunicazione  deve essere fatta al cedente ed all'ufficio
che  cura  la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario,
ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.