Art. 32. (Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute) La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente. La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere: a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art. 30; b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento; c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza; d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso. Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.