Art. 34. (Modalita' di somministrazione di prestiti diretti o garantiti) Gli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole "non all'ordine" e "non trasferibile". I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o di chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.