Art. 34.
   (Modalita' di somministrazione di prestiti diretti o garantiti)

  Gli  istituti indicati nell'art. 15 del testo unico somministrano i
mutui  verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente
ai  mutuatari  o  a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso
qualsiasi  mandatario  o  intermediario  in genere e qualsiasi avente
causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso
con le clausole "non all'ordine" e "non trasferibile".
  I  mutui  sul  Fondo  per il credito ai dipendenti dello Stato sono
pagabili  soltanto  con  quietanza dei mutuatari o di chi ne abbia la
rappresentanza    per   legge,   escluso   qualsiasi   mandatario   o
intermediario in genere e qualsiasi avente causa.