Art. 35.
(Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo)

  Il  capo  dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di
segnalare  senza  indugio  all'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti   dello   Stato   qualsiasi   fatto  non  segnalato  nella
dichiarazione  prescritta  negli articoli 19 e 26 o sopravvenuto, dal
quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.