Art. 38.
 (Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)

  Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in
una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle
relative  polizze,  per  contrarre  un  mutuo verso cessione di quote
dello  stipendio  o  del  salario,  deve  impegnarsi  di non chiedere
all'istituto  assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non
costituire  vincoli  sulle  polizze in qualsiasi altro modo fino alla
concorrenza  dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso
cessione  di  quote  dello  stipendio  o  del  salario. L'Ispettorato
generale  per  il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione
di   tale  impegno  all'istituto  assicuratore  a  mezzo  di  lettera
raccomandata.
  Ove  le  dette polizze siano gia' gravate da vincoli, l'impiegato o
il  salariato  beneficiario puo' contrarre un mutuo verso cessione di
quote  dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato
di  questa  operazione  siano  prima estinti detti vincoli, fino alla
concorrenza dell'importo lordo del mutuo.