Art. 39.
           (Volontaria estinzione anticipata di prestito)

  Anche  prima  che  siano trascorsi i termini stabiliti nell'art. 38
del  testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e
gli  istituti  cessionari  indicati  nell'art.  15  del  testo  unico
medesimo  possono  consentire  l'estinzione  anticipata  dei prestiti
rispettivamente  concessi,  salvo  lo  sconto degli interessi e salvo
l'abbuono  del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art.
38 del testo unico.