Art. 39. (Volontaria estinzione anticipata di prestito) Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art. 38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art. 15 del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art. 38 del testo unico.