Art. 40.
       (Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)

  Nel  caso  di  estinzione  anticipata  di una cessione in corso per
effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio
compensativo  del  rischio  da  parte  del  Fondo  per  il credito ai
dipendenti  dello  Stato, prevista nel secondo comma dell'art. 40 del
testo  unico,  si  effettua  mediante compensazione col premio dovuto
sulla nuova operazione.