Art. 43.
      (Caso di indennita' una volta tanto spettante al cedente)

  Nel  caso  di  cui  all'art. 44 del testo unico, prima di pagare al
cedente   la  somma  spettantegli  una  volta  tanto  all'atto  della
cessazione  dal  servizio,  si  devono  attendere  le  determinazioni
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.