Art. 45.
         (Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi)

  Nel  caso  previsto dall'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico,
lo  sconto  degli  interessi e del premio compensativo del rischio si
calcola  all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario,
considerando  il  pagamento stesso come effettuato alla fine del mese
in cui ha luogo.
  La  stessa  norma si applica nel caso dell'art. 44 del testo unico,
quando  con  la  ritenuta  ivi  prevista  si  effettui  la estinzione
anticipata del mutuo.