Art. 49. (Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia) Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o piu' quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente. Il debito iniziale e' costituito dall'importo del primo pagamento ed e' aumentato dall'importo degli eventuali successivi pagamenti. I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo precedente. L'interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello della data dell'ordinativo di pagamento ed e' conteggiato a norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.