Art. 49.
   (Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia)

  Qualora  il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi
l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o piu' quote o parte
di  quote  mensili  di  stipendio  o  di  salario,  si  apre un conto
individuale  intestato  al debitore, recante le stesse indicazioni di
cui al primo comma dell'articolo precedente.
  Il  debito  iniziale e' costituito dall'importo del primo pagamento
ed e' aumentato dall'importo degli eventuali successivi pagamenti.
  I  versamenti  a  scomputo  di tale debito sono annotati sul conto,
imputando   ogni   somma   nel   modo   previsto  nel  secondo  comma
dell'articolo precedente.
  L'interesse  decorre  per  ciascuna  quota  dal giorno successivo a
quello  della  data  dell'ordinativo di pagamento ed e' conteggiato a
norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.