Art. 50.
     (Chiusura di conto per decesso del debitore - Conti rischi)

  Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto
un  conto  individuale  per  prestito  diretto,  per  riscatto  o per
rimborso  di  quote  o parti di quote mensili, cessi dal servizio per
causa  di  morte,  si  procede  alla  chiusura  del conto, sempre che
risultino  pervenuti  da  parte dell'amministrazione, ente od ufficio
terzo  debitore ceduto, i versamenti di tutte le quote dovute fino al
giorno del decesso, ed il residuo credito netto viene eliminato dalla
consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato.
  Ove  la  cessazione  avvenga  per  altra  causa,  senza dar luogo a
trattamento  di  quiescenza,  si  chiude  il  conto  individuale e si
elimina  il  residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del
Fondo.   Contemporaneamente   si   apre   un  altro  conto  sotto  la
denominazione  di  conto  rischi, che ha per somma iniziale l'importo
del  credito  come  sopra  eliminato e sul quale saranno annotati gli
eventuali successivi versamenti con l'osservanza dei criteri indicati
nell'art.  47  per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e negli
articoli 48 e 49 per i casi ivi indicati.