Art. 51.
                (Versamenti di somme dovute al Fondo)

  Le  somme  per  qualsiasi  causa  dovute al Fondo per il credito ai
dipendenti  dello  Stato  sono  pagate dalle Amministrazioni centrali
mediante  ordinativi  diretti  sulla  Tesoreria  centrale, recanti la
indicazione dell'accreditamento al conto corrente infruttifero che il
Fondo tiene presso detta Tesoreria.
  Tali  somme,  sia  dalle predette Amministrazioni centrali, come da
altri  uffici, enti o persone, possono altresi' essere pagate a mezzo
vaglia    del    tesoro   intestati   al   tesoriere   centrale   per
l'accreditamento  al  detto  conto  corrente,  o con vaglia bancari o
vaglia  postali  o  assegni  su  conti  correnti postali, intestati o
girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato.
  In  ogni  caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento
debbono  essere  inviati all'Ispettorato generale assieme ad appositi
elenchi  esplicativi in due esemplari, dei quali uno sara' restituito
con dichiarazione di ricevuta.
  L'Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti secondo la loro
natura,  compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed
effettua  giornalmente  il  versamento  alla  Tesoreria  centrale per
l'accreditamento al suddetto conto corrente del Fondo.
  Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base
per  gli  accreditamenti  delle singolo somme ai conti dei rispettivi
debitori al nome dei quali furono pagate.
  I  contributi al Fondo dovuti dai Comuni per i rispettivi segretari
comunali debbono essere versati alla
  Sezione  di  tesoreria provinciale a termini dell'art. 20 del testo
unico.