Art. 53.
       (Atti d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma)

  Agli  effetti  della  procedura  coattiva prevista nell'art. 45 del
testo   unico,   gli   atti  di  ingiunzione  sono  emessi  dal  capo
dell'Ispettorato  generale per il credito ai dipendenti dello Stato e
resi esecutivi dal pretore di Roma.
  Lo  stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di
bollo  e  dei  diritti spettanti agli incaricati della notifica delle
ingiunzioni  e  degli  atti  esecutivi  e  ne  cura  il versamento al
competente ufficio finanziario di Roma.