Art. 53. (Atti d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma) Agli effetti della procedura coattiva prevista nell'art. 45 del testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma. Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.