Art. 55. (Ordinativi di pagamento perenti) Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti perenti agli effetti amministrativi alla fine dell'esercizio finanziario Successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Tesoreria centrale e dalle Sezioni di tesoreria provinciale all'Ispettorato stesso, che li discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilita' del relativo importo e iscrive le corrispondenti partite al conto creditori e debitori diversi. Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme iscritte al detto conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.