Art. 55.
                  (Ordinativi di pagamento perenti)

  Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generale per il
credito  ai  dipendenti  dello  Stato,  rimasti  perenti agli effetti
amministrativi  alla  fine  dell'esercizio  finanziario  Successivo a
quello  della  emissione,  sono restituiti dalla Tesoreria centrale e
dalle Sezioni di tesoreria provinciale all'Ispettorato stesso, che li
discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilita' del relativo
importo  e  iscrive  le  corrispondenti  partite al conto creditori e
debitori diversi.
  Il  pagamento a favore degli aventi diritto delle somme iscritte al
detto  conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati,
fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.