Art. 7.
(Effetti   delle   cessioni  anteriori  a  passaggi  di  impiegati  a
                         determinati ruoli)

  Nel  caso  di  passaggio  di  un impiegato dello Stato al ruolo del
personale  diplomatico  e  consolare,  ovvero  al ruolo degli addetti
commerciali  all'estero,  continuano  ad  avere  effetto  le cessioni
costituite  anteriormente  alla  data  del  provvedimento che dispone
detto passaggio.