Art. 8.
Obblighi  degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti
                              autonomi)

  Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi,
di cui all'art. 10 del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti
o   regolamenti  l'obbligo  per  tutto  il  personale  dipendente  di
contribuire  al  Fondo  per  il  credito ai dipendenti dello Stato, a
norma dell'art. 17 del testo unico, debbono comunicare un estratto di
tali statuti o regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato.