Art. 8. Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi) Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all'art. 10 del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l'obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell'art. 17 del testo unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.