Art. 9.
                (Contributi fissi a favore del Fondo)

  Gli  impiegati  e  i  salariati delle Amministrazioni dello Stato e
degli  enti  indicati  negli  articoli  9  e  10 del testo unico sono
obbligati  al  contributo  in  favore  del  Fondo  per  il credito ai
dipendenti  dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta
la durata del servizio, qualunque sia la loro eta' e l'anzianita' nel
servizio stesso.
  Ove  il  pagamento  del salario sia effettuato a rate settimanali o
quindicinali,  il  contributo  sara'  sempre  trattenuto sull'importo
lordo di ciascun pagamento.