Art. 9. (Contributi fissi a favore del Fondo) Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 9 e 10 del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro eta' e l'anzianita' nel servizio stesso. Ove il pagamento del salario sia effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sara' sempre trattenuto sull'importo lordo di ciascun pagamento.