Art. 10.

  Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente,
si   considera   scorta   indispensabile   al  normale  funzionamento
dell'azienda  la  media,  delle  consistenze di materie prime o merci
risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938.
  Il  contribuente e l'ufficio hanno la facolta' di dimostrare che la
consistenza  della  scorta  indispensabile  deve  essere stabilita in
misura  maggiore  o  minore,  in  rapporto  a  situazioni contingenti
verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.
  La  consistenza  della scorta indispensabile e' ridotta o aumentata
in  corrispondenza  di modificazioni sopravvenute nella potenzialita'
produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda.
  Per  le  imprese  che  hanno  iniziata  la loro attivita' dopo il 1
gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina
avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.