Art. 14.

  L'imposta   speciale   sui   redditi  dei  capitali  delle  imprese
individuali  e delle societa' non azionarie, istituita con l'articolo
12  del  regio  decreto-legge  12 aprile 1943, n. 205, ed estesa, con
decreto  legislativo  luogotenenziale  19  ottobre  1944,  n. 384, ai
redditi  di  categoria  B,  esenti dall'imposta di ricchezza mobile o
soggetti  ad  un  tributo  sostitutivo  delle  imprese  industriali e
commerciali  in  qualunque forma costituite, e' soppressa a decorrere
dal 1 gennaio 1951.