Art. 6.

  Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del
Codice  civile,  che  non  siano societa' od enti tassabili in base a
bilancio,  possono  chiedere  che  il  loro  reddito  imponibile  sia
accertato  in  base  ai  risultati  delle scritture contabili. A tale
fine,  devono  corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e
del  conto  dei  profitti  e delle perdite, con cui si chiude il loro
inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile.
  Per  le  imprese, che non hanno esercitato la facolta' prevista nel
comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei
profitti  e  delle  perdite,  risulti non abbiano tenuto le scritture
contabili  regolarmente  e  in  modo  idoneo  per  il controllo della
veridicita'  della  dichiarazione,  gli  Uffici  delle  imposte e gli
organi  giudicanti  determinano  l'imponibile in base alla situazione
economica  dell'azienda  desunta  dagli  elementi  e dai dati da essi
raccolti.  Nell'avviso  di accertamento, o in altri avvisi notificati
successivamente,  e  nella  decisione  gli  Uffici  delle  imposte e,
rispettivamente,  gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali
non  e' stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili
e,  in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione
del  reddito sempreche' la dichiarazione contenga gli elementi attivi
e passivi richiesti nel primo comma dell'articolo 2.