Art. 8.

  La  valutazione  delle  materie  prime e delle merci, ai fini della
determinazione  del  reddito  imponibile,  e'  fatta in base al minor
prezzo   tra   quello  di  acquisto  o  di  costo  e  quello  desunto
dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.
  Le   disposizioni   relative   alla  rivalutazione  per  conguaglio
monetario  si  applicano  anche,  con  effetto dal 1950, alle materie
prime   ed  alle  merci,  in  base  ai  valori  ed  alle  consistenze
quantitative  e  qualitative  risultanti dagli inventari regolarmente
tenuti.  Quando,  peraltro,  il valore di inventario risulti maggiore
del  prezzo  di  acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio
monetario si calcola sulla base del detto prezzo.
  Nel  caso  di  variazioni quantitative si considera che il realizzo
sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento piu' vicino
alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.