Art. 13. (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari). In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia scolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore.