Art. 13.
      (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).

  In  ogni  Comune  della  Repubblica  sono  formati,  a  cura di una
Commissione  composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due
consiglieri  comunali,  due  distinti elenchi dei cittadini residenti
nel   territorio  del  Comune  in  possesso  dei  requisiti  indicati
rispettivamente  negli  articoli  9  e  10  della  presente legge per
l'esercizio  delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise
e nelle Corti d'assise di appello.
  Qualora  l'Amministrazione  comunale  sia  scolta, gli elenchi sono
formati  da una Commissione composta del commissario governativo o di
un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore.