Art. 14.
     (Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).

  Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente,
il  sindaco  di  ciascun  Comune,  entro  il termine di un mese dalla
pubblicazione  della  presente  legge,  invita con pubblico manifesto
tutti  coloro  che  siano  in  possesso dei requisiti stabiliti dagli
articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12,
a  chiedere,  non  oltre  i  sessanta  giorni  successivi,  di essere
iscritti  nei  rispettivi  elenchi  dei  giudici popolari di Corte di
assise o di Corte di assise di appello.