Art. 15.
             (Accertamenti della Commissione comunale).

  Gli  elenchi  sono dalla Commissione comunale compilati e integrati
con  la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in
possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla legge, non piu' tardi dei
trenta  giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni
stabilito nell'articolo precedente.
  Durante  detto  termine  la Commissione comunale accerta per ognuno
degli   iscritti  il  concorso  delle  condizioni  richieste  per  la
iscrizione, operando le necessarie modificazioni.
  Gli  elenchi  completi  sono  trasmessi  dal sindaco al pretore del
mandamento  nella  cui  circoscrizione il Comune e' compreso, entro i
primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.