Art. 16.
             (Formazione della Commissione mandamentale
                  e operazioni ad essa demandate).

  Entro  la seconda meta' del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il
pretore  convoca  nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui
presieduta  e  formata,  da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento
stesso  o  da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze
comunali  di  uno  o  piu'  Comuni  del  mandamento  siano disciolte,
intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro
delegati.
  La  Commissione  mandamentale,  assunte  le opportune informazioni,
accerta  per  ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso
delle  condizioni  richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice
popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:
    a)  l'elenco  di  tutte  le  persone  del mandamento, che hanno i
requisiti  per  assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di
assise;
    b)  l'elenco  di  tutte  le  persone  del mandamento, che hanno i
requisiti  per  assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di
assise di appello.