Art. 16. (Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate). Entro la seconda meta' del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o piu' Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati. La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione: a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise; b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.