Art. 17.
              (Pubblicazione degli elenchi e reclami).

  Gli   elenchi   compilati   dalla   Commissione  mandamentale  sono
sottoscritti  dal  pretore e resi noti non piu' tardi del 15 del mese
successivo  alla  chiusura  delle  operazioni prevedute nell'articolo
precedente  in  ogni  Comune  per  la  parte che lo riguarda mediante
affissione,   per   dieci   giorni,  nell'albo  pretorio  e  pubblico
manifesto.
  Ogni  cittadino  di eta' maggiore puo' presentare reclamo contro le
omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine
di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.
  Il   reclamo,  in  carta  esente  da  bollo,  e'  presentato  nella
cancelleria della pretura.