Art. 18.
        (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari
        di Corte di assise e di Corte di assise di appello).

  Decorso  il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente,
il  pretore  trasmette  gli  elenchi dei giudici popolari di Corte di
assise  e  di  Corte  di  assise  di  appello, i verbali ed i reclami
rispettivamente  al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la
Corte  di  assise  e  al  presidente  del Tribunale del capoluogo del
distretto di Corte di appello.
  Il  presidente,  ricevuti  gli  elenchi,  i  verbali  ed I reclami,
sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio
dell'Ordine  degli  avvocati,  assunte, qualora occorra, le opportune
informazioni,  procede,  con  la  partecipazione di due giudici e nel
termine di un mese, alle operazioni seguenti:
    1)  rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti
ai sensi degli articoli precedenti;
    2)  decide,  previa  comunicazione  alla  parte  interessata, sui
reclami  iscrivendo  o cancellando i nomi di coloro che furono omessi
ovvero iscritti indebitamente;
    3)  forma  gli  albi  definitivi dei giudici popolari di Corte di
assise  e  rispettivamente  di  Corte  di  assise  di appello secondo
l'ordine  alfabetico  e  con  numerazione progressiva, unificando gli
elenchi dei vari mandamenti;
    4) approva gli albi con decreto,