Art. 18. (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello). Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti: 1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti; 2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente; 3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti; 4) approva gli albi con decreto,