Art. 19.
                (Pubblicazione degli albi e reclami).

  Gli  albi,  formati  a norma dell'articolo precedente unitamente ai
decreti  che  li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi
Tribunali  sono  pubblicati  in  ciascun  Comune  per la parte che lo
riguarda  mediante  affissione  per dieci giorni nell'albo pretorio e
pubblico manifesto.
  Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta'
maggiore  puo'  ricorrere  alla Corte di appello per le omissioni, le
cancellazioni o le indebite iscrizioni.
  Il  ricorso  e'  depositato  nella cancelleria della pretura, dalla
quale  deve  essere  immediatamente trasmesso a quella della Corte di
appello.