Art. 20.
     (Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione).

  La  Corte  di  appello, previa comunicazione alla parte, decide con
sentenza  in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti
la  parte  o  il  suo  procuratore,  se  si  presenta,  e il pubblico
ministero, che conclude oralmente.
  La  sentenza  e'  comunicata  a cura della cancelleria, entro dieci
giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente
del  Tribunale  del  capoluogo  del distretto della Corte di appello,
ovvero,  se si tratta dell'albo di una Corte(di assise, del Tribunale
del  luogo  ove  ha  sede  la  Corte  stessa. Il presidente, qualora,
occorra rettifica gli albi in conformita' alla decisione.
  Contro  la  sentenza  della Corte di appello e' ammesso ricorso per
cassazione  nel  termine  di  quindici  giorni dalla comunicazione da
parte degl'interessati e del pubblico ministero. Il ricorso e' deciso
in  via  d'urgenza,  e  non  sospende l'esecuzione della sentenza. Si
applicano le disposizioni del primo capoverso.