Art. 21. (Aggiornamento degli albi). Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti. Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non piu' tardi del mese di, luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di" Corte di assise o di Corte di assise di appello. Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalita in esse stabiliti.