Art. 21.
                     (Aggiornamento degli albi).

  Gli  albi  definitivi  dei  giudici  popolari  formati  secondo gli
articoli precedenti sono permanenti.
  Per  il  loro  aggiornamento,  nel  mese  di aprile di ogni anno il
sindaco  di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro
che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e
non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non
piu'  tardi  del  mese di, luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici
popolari di" Corte di assise o di Corte di assise di appello.
  Per   le   altre   operazioni  di  aggiornamento  si  osservano  le
disposizioni  degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalita
in esse stabiliti.